IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1940, n. 5;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
21;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto  coi  Ministri  per il
bilancio, per le finanze e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il rimborso a favore della Delegazione del Governo
italiano  per  i  rapporti con l'U.N.R.R.A., senza l'osservanza della
procedura  stabilita  dall'art.  29 della legge doganale 25 settembre
1940,  n.  1424,  e  dagli  articoli  95  e  seguenti del regolamento
approvato  con  regio  decreto  13 febbraio 1896, n. 65, e successive
modificazioni  ed  aggiunte,  delle  somme indebitamente riscosse per
diritti  doganali  sulle  merci fornite dall'U.N.R.R.A. in esecuzione
degli  Accordi stipulati con il Governo italiano l'8 marzo 1945 ed il
19  gennaio  1946,  ed  approvati,  rispettivamente,  con  i  decreti
legislativi  luogotenenziali  19 marzo 1945, n. 79 e 8 febbraio 1946,
n. 21.